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STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 15 NOVEMBRE 2017

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STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITARIO ANCONA DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE

 TITOLO I

 COSTITUZIONE E SCOPI

 

Art.  1 – COSTITUZIONE

E’ costituito fra i Dipendenti dell’Università Politecnica delle Marche il “CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITARIO ANCONA” dell’Università Politecnica delle Marche, in breve "C.R.U.A.”, (A.P.S.) Associazione di Promozione Sociale e (A.S.D.) Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Ancona, Piazza Roma, 22.
L’Associazione è apolitica, aconfessionale, opera senza limiti di durata.

Art.  2 – SCOPI

Il Circolo è una associazione permanente di vita associativa del personale universitario e di tutti i cittadini Italiani e stranieri che ne condividono gli scopi sociali. Essa assume la veste giuridica di Associazione senza finalità di lucro, avente finalità culturale, ricreativa e sociale e sportiva, con esplicito riferimento ai contenuti della legge 300/70, della legge 93/83 e dell’art. 3 della legge 23/86, dell’art. 111 del D.P.R. 22/12/86 n. 917, della legge 7/12/2000 n. 383 e successive integrazioni o modificazioni, dell’art.90 della legge 27/12/2002 n.289 e dallo Statuto dell’Università Politecnica delle Marche.

Esso si propone i seguenti scopi:

a)  Sviluppare iniziative di carattere culturale ed agevolare la partecipazione dei propri soci a momenti di ampio interesse culturale tra i quali la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e naturalistico; la difesa e la valorizzazione delle tradizioni artigianali, folcloristiche e gastronomiche locali, la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni e vacanze;

b)    Promuovere iniziative atte a favorire occasioni di svago e di riposo ai propri soci, onde elevarne le condizioni morali, spirituali e culturali;

c)    Promuovere lo sviluppo, la realizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, nonché attività ginnico-motorie comunque finalizzate alla salute del corpo, ed al suo armonico sviluppo;

d)    Realizzare attività di carattere sociale atte a favorire i servizi e la distribuzione di beni ad esclusivo beneficio dei soci per il fabbisogno personale e familiare; potrà altresì realizzare o gestire servizi non istituzionalmente svolti dall’Università, ovvero in collaborazione con la stessa Amministrazione o con altri Enti ed Organismi;

e)    Favorire ed incrementare gli scambi ed i rapporti culturali e ricreativi fra appartenenti ad altri circoli con particolare riferimento a quelli universitari o del settore della ricerca e dell’istruzione superiore, sia a livello nazionale che internazionale.

Per il conseguimento degli scopi generali sopra indicati, il Circolo potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine alle finalità espresse nello statuto. Potrà dare la propria adesione a quelle Associazioni o Enti nazionali che possono favorire il conseguimento dei fini sociali.

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

TITOLO II

I SOCI

Art.  3 – DEFINIZIONE

I soci del Circolo possono essere suddivisi per categorie di appartenenza. La differenziazione è intesa solo ai fini terminologici ed organizzativi.

I Soci del Circolo si suddividono in:

Ø  Soci Onorari

Ø  Soci Sostenitori

Ø  Soci Ordinari

Il Consiglio Direttivo del Circolo ha la facoltà di assegnare permanentemente la qualifica di Socio Onorario a quanti hanno contribuito a promuovere, sostenere ed onorare il Circolo stesso.

Sono Soci Sostenitori i dipendenti in servizio e i dipendenti in quiescenza dell’Università Politecnica delle Marche e tutti i cittadini che intendono sostenere gli scopi del presente statuto, ne fanno richiesta e manifestano tale adesione con il versamento annuale delle quote sociali “sostenitore”.

Sono Soci Ordinari di diritto i dipendenti in servizio e i dipendenti in quiescenza dell’Università Politecnica delle Marche e tutti i cittadini che intendono sostenere gli scopi del presente statuto, ne fanno richiesta e manifestano tale adesione con il versamento annuale delle quote sociali “ordinarie”.

Art.  4 – AMMISSIONE DEI SOCI

I soci dovranno presentare domanda di iscrizione ed acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di socio entro trenta giorni dall’evento.

Art.  5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In particolare ciascun socio può:

a) frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell’Associazione;

b) partecipare a tutte le iniziative da essa promosse e fruire in egual misura di tutti i servizi dalla stessa attuati.

Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui il CRUA aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con lo stesso

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell’articolo 111 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.

I soci sono tenuti:

-     al pagamento della quota associativa periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo;

-     all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni  prese dagli organi sociali;

-     a tenere un contegno decoroso all’interno delle strutture dell’associazione.

Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

I soci minori di età hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri dei soci maggiorenni, salvo il diritto di elettorato attivo e passivo che acquisiranno automaticamente al compimento della maggiore età.

Art.  6 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

I Soci possono essere dichiarati decaduti per dimissioni volontarie e per decesso.

I Soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

a)    Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;

b)    Quando in qualunque modo arrechino danni morali e materiali al Circolo.

La dichiarazione di decadenza e la radiazione sono assunte a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di radiazione può essere impugnato a richiesta dell’interessato nella prima assemblea ordinaria, che si terrà dopo la notifica, che deciderà in merito.

 

TITOLO III

 

DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

 

Art.  7 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione dispone di un fondo comune costituito da beni immobili che potranno pervenire all’associazione medesima a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all’incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischi, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Art.  8 – ENTRATE

Le entrate del Circolo sono costituite:

-       dalle quote e contributi degli associati;

-       da somme finalizzate alla realizzazione degli scopi indicati nel presente statuto, stanziate dall’Università;

-       da erogazioni liberali degli associati e di terzi;

-       da eredità, donazioni e legati;

-       da contributi dello Stato, delle regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubblici;

-       da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

-       da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

-       da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

-       da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

-       da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Le somme versate come quote sociali non sono in alcun modo rimborsabili e tutto ciò che andrà a costituire il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile e non rimborsabile, neanche in forma indiretta fra i soci.

È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

È prevista l’intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.

 

Art.  9 – BILANCIO

Il bilancio comprende l’esercizio sociale da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato per l’approvazione all’Assemblea ordinaria da parte del Consiglio Direttivo unitamente alla relazione delle attività svolte.

 

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art.  10 – GLI ORGANI

Sono organi sociali del Circolo:

a)    L’Assemblea dei Soci;

b)    Il Consiglio Direttivo;

c)    La Presidenza;

d)    Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Le funzioni dei componenti gli organi sociali sono gratuite.

Agli stessi compete il solo rimborso delle spese sostenute per conto del Circolo.

Art.  11 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea è costituita dai soci.

L’assemblea è l’organo sovrano. Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie; esse sono convocate mediante diffusione dell’avviso con l’indicazione del luogo, dell’ora, del giorno e dell’ordine del giorno.

L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea delibera su:

-       Il bilancio consuntivo e la relazione dell’attività svolta;

-       Il rinnovo delle cariche sociali qualora scadute, mediante votazione;

-       I programmi futuri ed i relativi impegni finanziari;

-       Tutte le questioni attinenti la gestione sociale e quanto altro richiamato dal presente statuto di pertinenza dell’assemblea dei soci.

 

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo:

-       Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

-       Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci Revisori;

-       Quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.

L’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

 

Art.  12 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’avviso di convocazione dell’assemblea – sia ordinaria che straordinaria – deve essere reso noto almeno 8 giorni prima a mezzo fax, mail, raccomandata A/R, raccomandata a mano o avviso esposto presso i locali in cui viene svolta l’attività dell’associazione.

L’assemblea è regolarmente costituita quando in prima convocazione sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti su tutte la questioni dell’ordine del giorno. Non sono ammesse le deleghe. Per deliberare sulle modifiche di statuto e sullo scioglimento del Circolo è indispensabile il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto.

 

Art.  13 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta da un Presidente nominato per acclamazione dall’assemblea stessa. Le deliberazioni devono essere riportate nell’apposito libro verbali e si intendono esecutive seduta stante.

Le votazioni possono avvenire per acclamazione, alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti e le deliberazioni riguardano persone fisiche. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione deve avvenire sempre a scrutinio segreto e dovrà insediarsi un’apposita commissione elettorale per le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti.

E’ prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi. Tutte le cariche sono elettive secondo il principio del voto singolo sancito dall’articolo 2538, comma 2, del Codice Civile.

Art.  14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di sedici consiglieri eletti tra i soci.

Partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, due rappresentanti dell’Università Politecnica delle Marche e da questa designati.

 Il numero dei consiglieri eletti è fissato dall’assemblea dei soci convocati per le elezioni.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissione o decadenza di uno o più membri – comunque fino ad un massimo dei 2/5 dei componenti eletti – subentrano i soci che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 90 giorni ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Presidenza o ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

 

Art.  15 – CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo ed il Tesoriere con votazioni separate; fissa inoltre la responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Agli amministratori delle Associazioni Sportive Dilettantistiche si applica il divieto sancito dal comma 18 bis dell’art.90 legge 298/2002.

 

Art.  16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

-       Cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci;

-       Redige i programmi dell’attività sociale previsti dallo Statuto;

-       È obbligato alla redazione dei rendiconti economici-finanziari da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;

-       Predispone il bilancio e la relazione di fine anno;

-       Approva tutti i contratti e le convenzioni inerenti le attività sociali;

-       Formula le proposte ed i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

-       Delibera circa la decadenza e la radiazione dei soci dei soci;

-       Delibera per quanto di sua competenza, sulla nomina dei soci Onorari.

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di esperti, di responsabili o di commissioni di studio o di lavoro anche esterne all’Università. Detti esperti, responsabili o componenti le commissioni possono su invito partecipare alle riunioni del Consiglio.

 

Art.  17 – LA PRESIDENZA

La Presidenza è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Amministrativo e dal Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Parimenti su designazione del Presidente o in caso di assenza o impedimento del medesimo, tutte le funzioni e le mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, su parere conforme del Consiglio Direttivo, può avvalersi della firma congiunta di altro o di altri componenti il Consiglio per operazioni di particolare rilevanza.

I componenti la Presidenza rispondono singolarmente del proprio operato al Consiglio Direttivo. Essi possono assumere collegialmente decisioni di spettanza del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica dello stesso organismo, qualora sussistano motivi di necessità ed urgenza.

 

Art.  18 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, eletti dall’Assemblea dei soci.

Il Presidente è eletto tra i componenti effettivi del Collegio.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi partecipano con voto consuntivo alle riunioni del Consiglio Direttivo. Al collegio competono le attribuzioni ed i compiti indicati nel Codice Civile, in quanto applicabili.

 

TITOLO V

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art.  19 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento del Circolo, per qualunque causa, la cui decisione dovrà essere presa con la maggioranza di cui al precedente art. 13, l’assemblea deciderà, in seduta straordinaria, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, DPCM 26 settembre 2000, la devoluzione del patrimonio del CRUA ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa. 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art.  20 – FUNZIONAMENTO E REGOLAMENTI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Circolo potrà essere disciplinato da appositi Regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea dei Soci.

 

Art.  21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei successivi regolamenti interni o deliberazioni assembleari, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

(Massimo Conti)

 

Versione originale registrata alla Agenzia delle Entrate - 30 Novembre 2017